«La Pay Transparency è la pietra angolare di una visione moderna del lavoro»

Nel suo articolo Marina Verderajme, Presidente di GIDP, Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale, le nuove regole europee sulla trasparenza retributiva fungeranno da grande stimolo per accelerare l'evoluzione verso una reale cultura della parità e del merito.

di Marina Verderajme*

Marina Verderajme

Il mercato del lavoro italiano si appresta a implementare un quadro normativo profondamente rinnovato in materia di politiche retributive. Con l’approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026, del decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2023/970, l’obbligo di trasparenza retributiva diventerà operativo dal 7 giugno 2026. L’Italia è il primo Paese dei 27, ad oggi, ad aver recepito la Direttiva Europea.

La norma introduce vincoli stringenti sui criteri di determinazione dei salari, ponendosi l’obiettivo di ridurre il gender pay gap, ovvero il divario retributivo di genere che penalizza la componente femminile a parità di valore del lavoro svolto.
L’efficacia concreta di questo impianto normativo nel contesto produttivo italiano è tuttavia oggetto di un acceso dibattito tra economisti, giuristi e responsabili del personale. Per valutare se la normativa rappresenti un reale strumento di equità o se rischi di tradursi in un onere prevalentemente burocratico, è necessario analizzare i pilastri del decreto e le reazioni del sistema aziendale.

I tre pilastri per la riduzione dell’asimmetria informativa
Il decreto legislativo articola l’intervento su tre livelli sequenziali, volti a bilanciare le informazioni a disposizione delle parti nelle diverse fasi del rapporto di lavoro.

Il primo livello riguarda la fase di selezione e recruiting. Le aziende hanno l’obbligo di indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia economica direttamente negli annunci di lavoro o, in alternativa, prima del colloquio conoscitivo. Parallelamente, viene introdotto il divieto formale per i datori di lavoro di richiedere informazioni sulla storia retributiva pregressa dei candidati. L’intento del legislatore è evitare che le retribuzioni storiche, potenzialmente inferiori per le lavoratrici, condizionino la successiva offerta economica, interrompendo l’effetto trascinamento del divario.

Il secondo pilastro disciplina il diritto all’informazione durante il rapporto di lavoro. Ciascun dipendente acquisisce la facoltà di richiedere e ricevere, entro due mesi, i dati relativi al livello retributivo medio aziendale, disaggregati per sesso e suddivisi per categorie di lavoratori che svolgono mansioni di pari valore.

Il terzo livello introduce il reporting obbligatorio e la valutazione congiunta. Le imprese con più di 100 dipendenti dovranno comunicare periodicamente i dati sul divario salariale interno. Qualora emerga un divario superiore al 5% in una determinata categoria di lavoratori, non giustificato da criteri oggettivi e neutrali sotto il profilo del genere, l’azienda sarà tenuta ad avviare, entro sei mesi, una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con le rappresentanze sindacali e l’Ispettorato del Lavoro, finalizzata a definire un piano di riallineamento.

Cosa significa per le direzioni del Personale: una transizione complessa e non priva di scetticismo
Da parte dei direttori delle Risorse Umane e dei professionisti HR in Italia vi è stata al momento una accoglienza tutt’altro che netta o univocamente entusiasta. La transizione verso la trasparenza retributiva solleva rilevanti dubbi operativi e preoccupazioni gestionali.

Da un lato, gli HR Director riconoscono la necessità di dotarsi di sistemi più rigorosi di job grading e matrici di compensation scientifiche, ancorando superminimi e bonus a KPI oggettivi per ridurre i rischi di contenzioso e adempiere alla legge.

Dall’altro lato, vi è un diffuso scetticismo sulla sostenibilità pratica della norma. Molti addetti ai lavori temono che la pubblicazione dei dati retributivi medi possa innescare tensioni organizzative, rivendicazioni interne diffuse e un deterioramento del clima aziendale, riducendo la flessibilità necessaria per premiare il merito individuale o trattenere i talenti chiave attraverso trattative personalizzate.

Esiste inoltre la preoccupazione che la norma si traduca in un pesante aggravio burocratico, specialmente per le strutture organizzative di medie dimensioni, costrette a mappare e giustificare formalmente ogni minima variazione salariale senza che questo porti a un reale miglioramento della produttività o del benessere organizzativo. La funzione HR si trova quindi in una posizione di cauta attesa, divisa tra l’esigenza di conformità legale e il timore di una rigidità gestionale controproducente.

L’impatto sul Gender Pay Gap italiano: le specificità del sistema salariale
Per comprendere la reale incidenza della normativa, occorre considerare la struttura dei salari in Italia che sono regolati dai Contratti Collettivi Nazionali (CCNL), dove, il divario retributivo è statisticamente contenuto, poiché le tabelle retributive minime non differenziano tra uomini e donne.

Il divario reale si sviluppa prevalentemente nella componente accessoria e individuale della retribuzione: superminimi ad personam, premi di produzione discrezionali e indennità collegate a criteri di disponibilità oraria o flessibilità, che spesso penalizzano chi assume su di sei i carichi di cura familiari. Imponendo la trasparenza e la comparabilità degli elementi fissi e continuativi, il decreto costringerà i sistemi di remunerazione a uscire dall’ambiguità. Non si potrà più premiare un dipendente solo sulla base di una trattativa individuale opaca condotta a porte chiuse: ogni singolo centesimo corrisposto al di sopra del minimo contrattuale dovrà essere oggettivato, mappato e giustificato da criteri rigorosi.

Inoltre, un ruolo decisivo per l’efficacia della norma sarà giocato dall’inversione dell’onere della prova: in caso di controversia giudiziaria promossa da un lavoratore, spetterà all’azienda dimostrare l’assoluta neutralità e oggettività dei criteri retributivi applicati, un fattore che potrebbe spingere molte realtà a correggere preventivamente le asimmetrie interne per evitare sanzioni e danni di reputazione.

I limiti strutturali: la frammentazione del tessuto produttivo
L’efficacia complessiva della direttiva sconta tuttavia i limiti strutturali del mercato del lavoro italiano. Il primo ostacolo è legato alla soglia dimensionale: gli obblighi di reportistica e i controlli più rigorosi si applicano esclusivamente alle imprese con almeno 100 dipendenti. Poiché il tessuto economico italiano è prevalentemente composto da micro e piccole imprese, la maggior parte delle lavoratrici è impiegata in contesti che non saranno soggetti alla rendicontazione pubblica del pay gap, limitando l’efficacia di vigilanza della norma su larga scala.

In secondo luogo, la trasparenza retributiva agisce sulle disparità interne alla medesima organizzazione (equal pay for equal work), ma non incide sulle cause macroeconomiche del gender pay gap complessivo. Questo indicatore è fortemente influenzato dalla segregazione occupazionale (ossia la concentrazione della forza lavoro femminile in settori meno remunerati dal mercato, come i servizi e la cura) e dalla sotto-rappresentazione delle donne nelle posizioni apicali. A ciò si aggiunge l’alto tasso di part-time involontario femminile, derivante dalle carenze strutturali dei servizi di welfare e di supporto alla genitorialità.

In conclusione, la Direttiva UE sulla trasparenza retributiva rappresenta un intervento normativo di forte impatto tecnico, ma la sua reale efficacia nel ridurre il gender pay gap dipenderà dall’equilibrio che si verrà a creare tra vincoli di legge e operatività aziendale. Se nel medio termine la norma favorirà una maggiore razionalizzazione e oggettivazione delle politiche salariali all’interno delle medie e grandi imprese, l’assenza di obblighi di rendicontazione per le piccole imprese e la persistenza di nodi strutturali legati al welfare rischiano di parzializzarne gli effetti nel breve periodo.

Al di là dei complessi adempimenti burocratici, delle legittime resistenze della funzione HR e delle metriche di calcolo, è fondamentale riconoscere la missione di lungo periodo che questo impianto normativo porta con sé. La direttiva non si limita a imporre un modello di rendicontazione contabile, ma persegue l’obiettivo strategico di accelerare l’evoluzione verso una reale cultura della parità. Intervenendo sui meccanismi di formazione del salario, la norma sancisce il principio fondamentale secondo cui il valore del lavoro deve essere misurato esclusivamente sulla base delle competenze, delle responsabilità e del merito, depurandolo da bias cognitivi e stereotipi di genere stratificati nel tempo.

Le nuove regole europee agiscono come un potente stimolo sociale, costringendo il mercato e il management a una profonda riflessione sul valore sociale del lavoro femminile e sul superamento delle disparità di trattamento. La trasparenza retributiva si configura così come la pietra angolare di una visione moderna del lavoro, dove l’equità di genere smette di essere considerata un mero traguardo ideale ed etico per trasformarsi in un elemento strutturale dell’organizzazione economica e della sostenibilità sociale del Paese.

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