TFR e previdenza complementare: le nuove regole in vigore da luglio

Roberta De Felice e Giorgia Tosoni, Consulenti del lavoro in HR Capital Consulting STP Srl, firmano un approfondimento dedicato alla nuova normativa introdotta dal legislatore italiano per incentivare il ricorso a forme previdenziali integrative in supporto del sistema pensionistico pubblico da tempo in forte sofferenza

di Roberta De Felice e Giorgia Tosoni*

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta in modo significativo sulla disciplina della previdenza complementare, riformando il D.lgs. n. 252/2005 con una serie di misure volte a incentivare il ricorso alle forme pensionistiche integrative.
Tra le principali novità introdotte dalla riforma, vi è certamente il meccanismo di adesione automatica al fondo di previdenza complementare per i neoassunti, con tempistiche ridotte e nuove modalità per esercitare la scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto.

Si segnalano, inoltre, il riconoscimento della portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento della posizione previdenziale verso un fondo aperto o un Piano Individuale Pensionistico (PIP), l’ampliamento delle modalità di erogazione delle prestazioni al momento del pensionamento con opzioni più flessibili quali la “rendita a durata definita” e i “prelievi liberamente determinabili”, l’introduzione di misure fiscali di favore volte a incentivare la permanenza a lungo termine nei fondi pensione e l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare.

L’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di rafforzare il ruolo della previdenza integrativa come secondo pilastro a sostegno di un sistema pensionistico pubblico da anni in sofferenza, favorendo l’accesso ai fondi pensione, una maggiore flessibilità delle prestazioni e condizioni fiscali più vantaggiose per gli aderenti.
In questo contesto, assumono particolare rilevanza le novità operative applicabili dal 1° luglio scorso in materia di destinazione del trattamento di fine rapporto (il TFR), che introducono un regime differenziato in funzione della tipologia di lavoratore.

Il nuovo termine di sessanta giorni per l’esercizio di scelta rappresenta infatti un punto focale, poiché, decorso tale periodo, trovano applicazione regole diverse a seconda che si tratti di lavoratori di prima occupazione nel settore privato o di lavoratori già occupati in precedenza presso altri datori di lavoro privati.

ADESIONE AUTOMATICA E LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

La principale novità riguarda i lavoratori di prima occupazione nel settore privato. Al momento dell’assunzione il lavoratore si considera automaticamente aderente al fondo di previdenza integrativo individuato in base agli accordi o contratti collettivi applicati in azienda, quali fondi di categoria o fondi istituiti mediante accordi territoriali o aziendali.

Tale meccanismo non preclude, tuttavia, la possibilità per l’interessato di rinunciare all’adesione automatica entro sessanta giorni dall’assunzione, scegliendo alternativamente: i) di destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare o ii) di mantenere il TFR in azienda, con eventuale conferimento al Fondo Tesoreria ove ne ricorrano i requisiti di legge.

In assenza di una scelta esplicita, l’adesione automatica comporta il conferimento integrale del trattamento di fine rapporto al fondo pensione collettivo, nonché il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro. I conferimenti decorreranno dal mese successivo al termine dei sessanta giorni, con effetto dalla data di assunzione, secondo le modalità e i termini previsti dal fondo di destinazione.

Solo nel caso in cui la retribuzione annua lorda percepita sia inferiore all’importo dell’assegno sociale annuale, il lavoratore è libero di non versare la contribuzione a proprio carico.
In assenza di accordi o contratti collettivi in azienda, il solo TFR confluirà nel Fondo Cometa, quale fondo residuale individuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Regolamento di cui al Decreto MLPS n. 85/2020).

LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE

Analogo meccanismo è previsto per i lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 che hanno già maturato precedenti esperienze lavorative nel settore privato e che pertanto non sono considerati di “prima occupazione”. In questo caso il meccanismo di adesione automatica sopra descritto trova applicazione esclusivamente nei casi in cui il lavoratore all’atto dell’assunzione risulti già iscritto a una forma di previdenza complementare con conferimento totale o parziale del TFR. In tale ipotesi, il lavoratore potrà, nel termine più volte richiamato, rinunciare all’adesione automatica e indicare esplicitamente la forma pensionistica complementare alla quale intende destinare il proprio TFR.

Diversamente, nei casi in cui il lavoratore non risulti iscritto al momento dell’assunzione a un fondo di previdenza integrativo, abbia riscattato interamente la posizione o aderisca con il solo conferimento dei contributi, il trattamento di fine rapporto continuerà a essere gestito secondo le regole ordinarie previste dall’art. 2120 del Codice civile, ossia accantonato presso il datore di lavoro o, ove ne ricorrano i requisiti di legge, versato al Fondo Tesoreria INPS.
Restano esclusi dal nuovo meccanismo di adesione automatica i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni e i rapporti di lavoro conclusi entro il medesimo termine. In tali ipotesi il TFR, salvo diversa scelta esplicita, resta accantonato presso il datore di lavoro e liquidato alla cessazione.

ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

La nuova disciplina comporta, per i datori di lavoro, un ruolo operativo particolarmente rilevante sin dalla fase di assunzione. Sarà, infatti, necessario fornire al lavoratore un’adeguata informativa sugli accordi collettivi applicabili, sul fondo di previdenza complementare di destinazione, sul funzionamento del meccanismo di adesione automatica, e sulle opzioni esercitabili entro il termine di sessanta giorni. Il datore di lavoro sarà inoltre tenuto alla raccolta delle informazioni relative all’eventuale esistenza di una posizione pregressa presso un fondo di previdenza complementare, attraverso un’apposita dichiarazione. Decorso il termine di legge più volte richiamato, dovrà altresì dare comunicazione al fondo pensione dell’eventuale adesione automatica e procedere ai versamenti secondo le misure e le modalità previste dagli accordi collettivi.

MODIFICA DEL COMPARTO DI DESTINAZIONE

Tra le altre novità, di particolare interesse è la modifica al comparto di investimento cui confluiscono le posizioni derivanti dall’adesione automatica.
Rispetto al precedente meccanismo di “silenzio-assenso”, che prevedeva di regola la destinazione al c.d. “comparto garantito”, oggi i flussi contributivi potranno seguire linee di investimento “life cycle”, strutturate in funzione dell’età dell’aderente e dell’orizzonte temporale residuo al pensionamento. Tale impostazione mira a rendere più coerente la gestione della posizione previdenziale con il profilo del lavoratore, prevedendo generalmente una maggiore esposizione azionaria nelle fasi iniziali della carriera lavorativa con una ricollocazione progressiva dell’investimento verso comparti più prudenti e meno esposti al rischio con l’avvicinarsi dell’età pensionabile. Resta, in ogni caso, ferma per il lavoratore la possibilità di modifica della linea di investimento secondo le modalità previste dal fondo di destinazione.

Concludendo, appare evidente che le nuove regole introdotte dalla riforma non incidono solamente sulle modalità di destinazione del trattamento di fine rapporto, ma impongono all’azienda una maggior attenzione nella gestione delle informazioni da fornire ai lavoratori sin dalla fase di assunzione. Al contempo, impongono ai lavoratori una maggiore consapevolezza delle proprie scelte e delle relative conseguenze sul futuro pensionistico.

*Chi sono le autrici

Giorgia Tosoni è Consulente del Lavoro presso HR Capital Consulting STP S.r.l. dal 2024 dove si occupa di assistere aziende clienti nella gestione degli aspetti giuridici, amministrativi e contrattuali legati al rapporto di lavoro, fornendo supporto nell’applicazione della normativa lavoristica, previdenziale e fiscale. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in tutte le principali aree dell’amministrazione del personale, sviluppando solide competenze tecniche sia nell’ambito payroll che della consulenza del lavoro. Questo percorso le ha consentito di acquisire una visione completa dei processi HR e delle dinamiche che caratterizzano il rapporto tra azienda e dipendenti. Grazie a un approccio pratico e orientato alla soluzione, supporta le imprese nell’applicazione della normativa del lavoro, nella gestione degli adempimenti amministrativi, previdenziali e contrattuali e nell’ottimizzazione dei processi di gestione del personale.

Roberta De Felice è Consulente del Lavoro e Salary Partner presso HR Capital Consulting STP S.r.l., dove opera nell’area di Consulenza del lavoro dal 2015. Nel corso della sua carriera ha maturato una consolidata esperienza nell’ambito dell’amministrazione del personale e della consulenza giuslavoristica, affiancando aziende e manager nella corretta interpretazione della normativa del lavoro e nella gestione dei rapporti con i dipendenti. Ha sviluppato competenze specialistiche in materia di payroll, contrattualistica, welfare aziendale e processi HR, coniugando solide conoscenze tecniche con competenze legali, organizzative e consulenziali. Si distingue per l’approccio orientato alla compliance, l’elevata accuratezza tecnica e la capacità di individuare soluzioni efficaci e sostenibili a supporto delle esigenze organizzative e strategiche dei clienti.

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